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Studio Legale Pillon |
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Codice deontologico forense Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e con modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 Art. 17. Informazioni sull'esercizio professionale. È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza . I - Quanto ai mezzi di informazione: A) Devono ritenersi consentiti: - i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe); - le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate); - gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l'aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza); - i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'art. 18 del codice deontologico forense); - i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell'ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l'avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza entro 120 giorni. B) Devono ritenersi vietati - i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio); - i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere; - i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via); - le sponsorizzazioni; - le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste; - l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi. C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell'ordine (in relazione alla modalità e finalità previste: - i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali. II - Quanto ai contenuti della informazione: A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: - i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant'altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata); - le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura); - l'indicazione di un logo; - l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). B) è consentita inoltre l'utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: - indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell'ordine di appartenenza; - impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; - indicazione della persona responsabile; - specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali; - indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi. C) Devono ritenersi vietati: - i dati che riguardano terze persone; - i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); - le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); - i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l'annuncio che la prima consultazione è gratuita); - le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti; - il fatturato individuale o dello studio; - le promesse di recupero; - l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall'art. 19 del codice deontologico). III - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
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